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O.P.C.M. 05/03/2007 n. 3569

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3381 dell'11 novembre 2004, recante «Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonchè l'art. 8 dell'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 n. 3540;

-Vista la nota della regione Toscana, prot. n. 335860, del 7 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione », così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

- Viste le note del 6 febbraio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e del 22 febbraio 2007 del Presidente della regione Veneto;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo, già Prefetto di La Spezia, ed il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 30 giugno 2007, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.

Art. 2.

1. Per consentire il proseguimento delle attività poste in essere per la tutela del patrimonio storico-artistico delle regioni Marche e Umbria danneggiato dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, l'ing. Luciano Marchetti è nominato, fino al termine dello stato d'emergenza, Commissario delegato con i poteri di cui agli articoli 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 in data 28 settembre 1997 ed 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997.

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 dopo la parola «determinato» sono aggiunte le parole «ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

2. La Commissione generale di indirizzo istituita dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio è integrata con due componenti designati rispettivamente uno dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il comma 3 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 2005 è cosi sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone il relativo compenso, ed anche a personale in servizio presso il Dipartimento stesso».

4. Al fine di divulgare la cultura della prevenzione e della previsione del rischio sismico e nel quadro delle iniziative finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni e percorsi didattici e divulgativi connessi alle ricorrenze degli eventi sismici verificatisi il 28 dicembre 1908 a Messina e Reggio Calabria e il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 4.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001, sono prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al sindaco del comune di Napoli dall'ordinanza n. 3500 del 2006.

Art. 5.

1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana, i termini di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio 2006 sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 citato in premessa, il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno 2006, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2008.

Art. 7.

1. Nell'ambito dei contesti di grave criticità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto ed al fine di consentire i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato a realizzare un canale di collegamento tra il canale Malgher ed il fiume Livenza a difesa e riduzione del rischio idrogeologico di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dalle sopra citate Regioni.

2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 10, 11, 16 e 17; legge regionale del Veneto n. 63 del 1994, art. 2; legge regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 10 e 11; legge regionale del Veneto n. 109 del 2005, articoli 2-ter, 2-quater, 2quinquies; legge regionale del Veneto n. 27 del 2003, art. 25.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse anche al mutato assetto organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2006 ed alla dotazione dell'Ufficio IX -Attività aeronautica, il Dipartimento medesimo individua il personale delle Amministrazioni statali, civili e militari di qualsiasi grado di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nonchè a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli ineludibili adempimenti operativi di competenza.

Art. 9.

1. Tenuto conto che sono in corso le attività dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, così come prorogato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006, è differito di sessanta giorni.

Art. 10.

1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni della regione Marche i termini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della legge n. 61 del 1998, ed alle leggi finanziarie successive in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

3. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collega- menti nelle situazioni d'emergenza, la regione Marche è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standard europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998 n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006 n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006 n. 290, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Campania, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.

Art. 12.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di risanamento finalizzati al superamento del grave stato di inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 citato in premessa, e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative in stretto collegamento con i competenti enti territoriali, anche ai fini del ripristino delle competenze ordinarie, il sindaco di Orbetello è nominato Commissario delegato e si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in questione e richiamate in premessa.

2. Il Commissario delegato, si avvale di un soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario.

3. Al fine di garantire un'efficace vigilanza in relazione al completamento degli interventi da porre in essere per la chiusura del predetto contesto emergenziale, nonchè per curare gli aspetti finalizzati alla restituzione delle competenze agli enti ordinariamente competenti, con apposito provvedimento del Commissario delegato, è istituito un «Comitato Istituzionale» composto da sette membri, di cui uno designato dal Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con fun- zioni di Presidente ed i restanti designati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dalla regione Toscana, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, dal comune di Monte Argentario, dall'Autorità di ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato e dall'Autorità per il servizio per la gestione dei rifiuti e del Consorzio di bonifica.

 

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